FAQ – INCENTIVI INTERNAZIONALIZZAZIONE
INCENTIVI ALLE IMPRESE DEL SETTORE LEGNO ARREDO VOLTI A SUPPORTARE INTERVENTI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2, COMMI 53 – 54 – 56 DELLA LEGGE REGIONALE 7/2024.
Si, purchè il progetto di internazionalizzazione presentato in sede di domanda sia relativo all’attività descritta e dichiarato con il Codice Ateco ammissibile.
No, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera e) della Disciplina, l’azienda allega copia del modello F24 attestante il pagamento dell’imposta di bollo per un importo pari a € 16,00 con il codice tributo 1552.
Ai sensi dell’articolo 4 della Disciplina, i contributi in oggetto sono concessi in applicazione del Regolamento (UE) 2023/2831 pertanto non vi sono deroghe su alcune categorie di spese.
No, non è cumulabile con altri incentivi richiesti e/o ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.
Sono finanziabili progetti di internazionalizzazione, così come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a) della Disciplina, intesi quali “iniziativa o complesso di iniziative dirette allo sviluppo della presenza delle imprese beneficiarie sui mercati esteri, esclusa in ogni caso la delocalizzazione dell’attività svolta nel territorio regionale.”
Il progetto può essere avviato dal giorno successivo alla presentazione della domanda (articolo 8, comma 1 della Disciplina).
Per “avvio dell’iniziativa” si intende il verificarsi della prima delle seguenti condizioni:
a) nel caso di fornitura di beni, la data dell’ordine giuridicamente vincolante, ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza di quest’ultimo, la data della prima fattura;
b) nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni, la data del contratto giuridicamente vincolante, ovvero, in mancanza, la data della prima fattura.
Le iniziative devono essere concluse entro diciotto mesi decorrenti dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda (articolo 8, comma 2), fatta salva la possibilità di presentare motivata richiesta di proroga prima della scadenza dei termini previsti dal decreto di concessione per un periodo non superiore a sei mesi (articolo 18, comma 3 della Disciplina).
Il beneficiario deve presentare la documentazione di spesa quietanzata e cioè pagata entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione del contributo ed in ogni caso entro il termine massimo di 60 giorni dalla conclusione dell’iniziativa (articolo 18, comma 1 della Disciplina).
La percentuale di incentivo prevista dall’articolo 9, comma 3 della Disciplina può essere maggiorata di un ulteriore +15% qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui il progetto di internazionalizzazione presentato sia diretto all’inserimento o al consolidamento della presenza in mercati esterni all’Unione Europea;
b) nel caso in cui l’impresa richiedente aderisca a uno o più contratti di rete regolarmente iscritti nel Registro Imprese o si impegni a stipularne uno entro sei mesi dalla comunicazione della concessione del contributo.
Qualora l’impresa beneficiaria soddisfi contestualmente le due condizioni sopra riportate, la maggiorazione sarà sempre di +15%.
Sì, nella misura massima del 70% del contributo concesso, previa presentazione entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo di:
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’avvenuto avvio dell’iniziativa;
- fideiussione o polizza fideiussoria assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari vigilati di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/1993 d’importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, e redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet www.clusterarredo.com.
La richiesta di erogazione in via anticipata può essere fatta solo successivamente alla comunicazione del contributo concesso all’impresa richiedente.
È necessario che l’impresa richiedente presenti, in sede di domanda, un impegno su propria carta intestata – sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o dal titolare dell’impresa individuale o procuratore interno all’impresa, successivamente scansionata, oppure da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell’impresa o titolare di impresa individuale – con cui si impegna formalmente alla costituzione e deposito presso il Registro Imprese di un contratto di rete da stipularsi entro sei mesi dalla comunicazione della concessione del contributo.
Sì, a condizione che la nuova versione sia strettamente funzionale alla promozione dell’attività sui mercati esteri e coerente con il progetto di internazionalizzazione presentato in sede di domanda.
Sì, la realizzazione di un catalogo promozionale è una spesa ammissibile ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b) della Disciplina, purchè sia funzionale alla strategia di internazionalizzazione dettagliata nel progetto presentato in sede di domanda. A tal proposito potrebbero considerarsi ammissibili, a titoli esemplificativo, le seguenti voci di spesa:
- progettazione grafica, inclusa l’impaginazione e l’elaborazione visiva dei contenuti;
- traduzione in una o più lingue straniere coerenti con i mercati target individuati;
- redazione dei testi promozionali e descrittivi del prodotto o servizio ivi contenuti;
- realizzazione di materiale fotografico/3d/render professionali dei prodotti o dell’azienda da includere nel materiale;
- stampa del catalogo in formato cartaceo, nel limite quantitativo giustificabile in relazione agli obiettivi del progetto;
- impaginazione e pubblicazione in formato digitale, se destinata alla distribuzione su canali online o piattaforme internazionali.
Si, la spesa è riconducibile all’art. 6, comma 2, lettera b) purchè sia strettamente collegata al progetto di internazionalizzazione presentato in sede di domanda e sia redatta in lingua target per il mercato di riferimento. Non sono ammesse le spese per la realizzazione di prototipi di prodotto, così come delucidato nell’apposita FAQ.
Sì, le campagne ADV su piattaforme social, quali a titolo esemplificativo Facebook, Instagram, LinkedIn o altri canali digitali, sono ammissibili se mirate alla promozione dell’impresa o dei suoi prodotti sui mercati esteri oggetto del progetto di internazionalizzazione presentato in sede di domanda.
Il soggetto gestore si riserva la facoltà di chiedere documentazione a comprova dell’attività svolta, ai sensi dell’articolo 23 della Disciplina.
Sì, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), punto 3) della Disciplina sono ammesse le spese di adesione o abbonamento a piattaforme digitali espressamente dedicate al settore del legno arredo per la promozione dei prodotti dell’impresa richiedente all’estero purchè strettamente collegate alla realizzazione e alla durata del progetto di internazionalizzazione presentato in sede di domanda.
No, qualora l’impresa sia già abbonata al portale o alla piattaforma, il rinnovo è da considerarsi non ammissibile ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera k) della Disciplina.
No, la provvigione dovuta al portale non è una spesa ammissibile ai sensi della Disciplina poiché trattasi di un corrispettivo commerciale legato alla vendita del prodotto e non di un investimento diretto dell’impresa nell’ambito di un progetto di internazionalizzazione.
Potrebbero essere considerate ammissibili, a titolo esemplificativo, le seguenti voci di spesa, purchè strettamente connesse al nuovo prodotto sviluppato:
- studio del concept e ideazione del prodotto,
- progettazione tecnica e ingegnerizzazione del prodotto,
- collaborazioni con centri di ricerca, laboratori o università,
- servizi per la prototipazione,
- test e prove tecniche su prodotto,
- tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
Non sono da considerarsi ammissibili costi per la produzione di stampi, per la realizzazione fisica dei prototipi (a titolo esemplificativo costi per l’acquisto di materia prima) e per la realizzazione in serie del nuovo prodotto destinato al mercato target.
Sì, è ammissibile l’organizzazione di incoming di operatori esteri sul territorio regionale, purchè tale attività sia coerente con il progetto di internazionalizzazione presentato in sede di domanda. A tal fine potrebbero considerarsi ammissibili le seguenti voci di spesa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):
- attività di scouting e organizzazione dell’incoming da parte di società o enti specializzati;
- allestimento degli spazi aziendali per la visita, strettamente collegato all’attività di incoming oggetto di domanda di incentivo;
- produzione e realizzazione di materiale promozionale ad hoc (es. cataloghi, cartelle stampa, inviti personalizzati, mailing, campagne di comunicazione dedicate, ecc);
- servizi di traduzione e interpretariato strettamente collegati all’incoming;
- redazione di inviti personalizzati, mailing, gestione inviti;
- servizi fotografici o video dell’evento.
Sono da considerarsi ammissibili i costi per la trasferta e l’alloggio degli operatori esteri, purchè strettamente riferibili al progetto di internazionalizzazione presentato in sede di domanda, nel limite massimo del 20% della somma della spesa ammissibile data dalle voci di cui alla lettera a), b), c), d) ed e) del comma 2, articolo 6, della Disciplina. Non sono in alcun caso da considerarsi ammissibili spese di vitto.
Sì, a condizione che rientrino nelle attività di scouting e sviluppo internazionale volte a instaurare contatti commerciali con operatori esteri sui mercati individuati per il progetto di internazionalizzazione presentato in sede di domanda. In questo caso sono ammessi i soli costi per:
- attività di scouting di partner esteri realizzata da società o enti qualificati;
- organizzazione e definizione dell’agenda b2b sul mercato di riferimento e realizzata da società o enti qualificati;
- servizi di traduzione e interpretariato strettamente collegati all’attività.
Non sono da considerarsi ammissibili spese per l’esecuzione di attività generiche o per servizi continuativi ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera k) della Disciplina.
No, le attività ordinarie svolte da un agente o distributore già operante per l’azienda su quello specifico mercato non sono ammissibili poiché riconducibili alla voce di spesa “servizi continuativi o periodici” di cui all’art. 7, comma 1, lettera k) della Disciplina.
Se l’impresa intende attivare nuovi rapporti commerciali con un agente/distributore estero o affidare a un nuovo soggetto lo sviluppo commerciale di un nuovo o esistente mercato, tale attività potrà essere inquadrata come “scouting e sviluppo internazionale” e ammissibile ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. d), della Disciplina.
Si. Qualora la fattura comprenda contestualmente le spese l’organizzazione e la definizione dell’agenda b2b e le spese per trasferte ed alloggio sarà necessario, ai fini della valutazione di ammissibilità, scorporare le due voci di costo di modo da verificare le condizioni di cui all’art.6, comma 3 della Disciplina. Non sono in alcun caso da considerarsi ammissibili spese di vitto, così come esplicitato nell’apposita FAQ.
È opportuno che i fornitori individuati nel progetto per:
- la realizzazione delle attività di scouting e sviluppo internazionale volte all’ampliamento dei rapporti commerciali sui mercati esteri,
- l’organizzazione di incoming di operatori esteri sul territorio regionale,
posseggano adeguata e comprovata esperienza nell’ambito del servizio erogato e richiesto dall’impresa. Al fine di valorizzare il progetto presentato in sede di domanda è consigliabile allegare una scheda di presentazione o curriculum vitae del fornitore (in lingua inglese o italiana).
È necessario che l’impresa richiedente calcoli il 50% sul valore che risulta dalla somma delle seguenti voci di spesa:
- spese per servizi volti alla consulenza per l’internazionalizzazione, di cui al punto a), comma 2, dell’articolo 6;
- spese per attività promozionale, di cui al punto b), comma 2 dell’articolo 6;
- spese per la conformità dei prodotti per i mercati esteri, di cui al punto c), comma 2 dell’articolo 6;
- spese per la partecipazione a incontri B2B, di cui al punto d), comma 2 dell’articolo 6.
No, sono ammesse spese per la partecipazione a eventi, manifestazioni economiche e forme di promozione realizzate esclusivamente sui mercati esteri (articolo 6, comma 2, lettera e). Non sono quindi ammesse spese per la partecipazione a fiere o esposizioni che si svolgono sul territorio nazionale, seppur di rilievo internazionale per il settore legno arredo.
Sì, sono ammesse le spese di trasporto e spedizione dei prodotti e materiali destinati alla fiera o manifestazione economica inserita nel progetto di internazionalizzazione e con riferimento alla sola tratta dalla sede dell’impresa beneficiaria alla fiera e ritorno.
Non sono considerati ammissibili costi ed oneri doganali, assicurazione sul trasposto, dazi, IVA e spese affini.
Si, poiché rientrano nella voce “allestimento”, di cui all’art. 6, comma 2, lettera e) della Disciplina.
Si, poiché rientrano nella voce “allestimento”, di cui all’art. 6, comma 2, lettera e) della Disciplina; devono essere strettamente riferiti allo spazio espositivo oggetto di domanda di incentivo.
Si, poiché rientrano nella voce “allestimento”, di cui all’art. 6, comma 2, lettera e) della Disciplina.
Qualora l’impresa non sia in grado di allegare un preventivo formale per la partecipazione a eventi, manifestazioni economiche o iniziative di promozione sui mercati esteri in sede di presentazione della domanda, è ammessa la possibilità di presentare un auto preventivo di spesa, il quale dovrà:
-
essere coerente con le tipologie di spesa ammissibili previste dalla Disciplina (rif. art. 6, comma 2, lett. e), punto 1) e 2);
-
riportare valori di spesa congrui e realistici, in linea con i valori di mercato e con la finalità dell’iniziativa.
Sì, è ammessa la spesa per affitto, progettazione e allestimento di locali (es. showroom) all’estero, purché esclusivamente destinati alla sola esposizione temporanea di prodotti sui mercati esteri (articolo 6, comma 2, lettera e).
Si segnala inoltre che il Regolamento de minimis (EU) n. 2023/2831 stabilisce che non possono essere concessi aiuti “de minimis” per attività connesse alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione (si veda anche Allegato b) alla Disciplina).
Per “costi per trasferte e alloggio strettamente connessi al progetto di internazionalizzazione presentato in sede di domanda (articolo 6, comma 3, della Disciplina)” si intendono ammissibili le seguenti voci:
- spese di trasporto (biglietti aerei di linea, ferroviari, mezzi pubblici, taxi per spostamenti strettamente legati al luogo di svolgimento previsti per il progetto, pedaggi prenotati direttamente o tramite agenzie);
- spese per alloggio (a titolo esemplificativo pernottamenti in hotel, B&B o appartamenti prenotati direttamente o tramite agenzie);
- spese per ottenimento di visti o di documentazione di ingresso.
Non sono in alcun caso da considerarsi ammissibili spese di vitto (a titolo esemplificativo: pasti, catering, colazioni di lavoro e affini).
Le spese sopra menzionate devono essere adeguatamente documentate al fine di verificare la stretta correlazione con il progetto di internazionalizzazione presentato in sede di domanda e successivamente rendicontato.
È necessario che l’impresa richiedente calcoli il 20% sul valore che risulta dalla somma delle seguenti voci di spesa:
- spese per servizi volti alla consulenza per l’internazionalizzazione, di cui al punto a), comma 2 dell’articolo 6;
- spese per attività promozionale, di cui al punto b), comma 2 dell’articolo 6;
- spese per la conformità dei prodotti per i mercati esteri, di cui al punto c), comma 2 dell’articolo 6;
- spese per la partecipazione a incontri B2B, di cui al punto d), comma 2 dell’articolo 6;
- spese per la partecipazione a eventi, manifestazioni economiche, forme di promozione sui mercati esteri, di cui al punto e), comma 2 dell’articolo 6.
Sì, al momento della presentazione della domanda è sufficiente indicare un importo complessivo previsto per i “costi di trasferta e alloggio strettamente connessi al progetto di internazionalizzazione”, senza l’obbligo di allegare i relativi preventivi di spesa.
È tuttavia necessario che l’importo indicato non superi il limite massimo del 20% del totale delle spese ammissibili relative alle voci di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 della Disciplina.
I giustificativi di spesa per la voce “costi di trasferta e alloggio qualora strettamente connessi al progetto di internazionalizzazione” dovranno essere presentati in sede di rendicontazione per il relativo procedimento istruttorio.
A chi rivolgersi
Ufficio Contributi
Cluster Legno Arredo e Sistema Casa FVG Srl Consortile – Società Benefit
Via Stretta 20, 33044 Manzano (UD)
Dal lunedì a venerdì
09:00 – 14:00
Responsabile di procedimento:
Jacopo Galli
Responsabili di istruttoria:
Martina Mattellicchio
Referenti:
Martina Mattellicchio
Francesca Toffolutti
+39 0432 755550
contributi@clusterarredo.com
internazionalizzazione.clusterfvg@pec.it