EUDR: il pacchetto di semplificazione riduce gli oneri per le imprese della filiera

La Commissione europea ha presentato un pacchetto di semplificazione per agevolare l’attuazione del Regolamento sui prodotti a deforestazione zero (EUDR), rispondendo alla richiesta nel dicembre 2025 di ridurre gli oneri burocratici senza compromettere gli obiettivi ambientali della normativa.

L’intervento punta a garantire maggiore chiarezza, stabilità giuridica e prevedibilità per gli operatori delle filiere coinvolte, accompagnando l’applicazione del regolamento prevista entro la fine del 2026.

Tra gli effetti più rilevanti per le imprese vi è la riduzione dei costi di conformità. Secondo le stime della Commissione europea, le misure introdotte potrebbero determinare una diminuzione degli oneri fino al 75%, grazie soprattutto alla semplificazione degli obblighi per gli operatori a valle che trattano prodotti già coperti da una Dichiarazione di Due Diligence (DDS).

Le principali modifiche introdotte:

  • Le modifiche intervengono sull’organizzazione degli adempimenti lungo la filiera, concentrando l’obbligo di due diligence sul primo operatore che immette il prodotto sul mercato dell’Unione europea.
  • Per gli operatori a valle che commercializzano, trasformano o esportano prodotti derivati da beni già sottoposti a due diligence viene meno l’obbligo di effettuare nuove verifiche e di presentare ulteriori DDS.
  • Per le imprese non PMI resta invece l’obbligo di registrazione nel sistema informativo.
  • Con il nuovo sistema, solo il primo operatore a valle dovrà conservare il numero di riferimento della DDS, mentre gli anelli successivi della filiera non saranno più tenuti a raccoglierlo o trasmetterlo.

L’obiettivo è ridurre la duplicazione degli adempimenti lungo la catena di approvvigionamento, alleggerendo i passaggi successivi e concentrando la responsabilità sul primo soggetto che introduce il prodotto nel mercato europeo.

Le nuove disposizioni recepiscono alcune delle principali criticità segnalate dagli operatori della filiera legno-arredo, in particolare la gestione di elevati volumi di codici prodotto e la ripetizione degli obblighi documentali lungo la catena.

Le principali scadenze

  • 30 dicembre 2026: applicazione generale dell’EUDR.
  • 30 giugno 2027: applicazione per micro e piccole imprese limitatamente ai prodotti non già soggetti all’EUTR.

L’EUTR viene abrogato, ma continua ad applicarsi in via transitoria ad alcune categorie di prodotti, in particolare al legno raccolto prima del 29 giugno 2023 e immesso sul mercato UE entro specifiche finestre temporali.

Prodotti inclusi nell’ambito di applicazione del regolamento:

Novità riguardano anche l’ambito di applicazione del regolamento. La revisione dell’Allegato I dell’EUDR, attualmente oggetto di consultazione pubblica, introduce chiarimenti relativi ai prodotti interessati. Per tutte le voci del capitolo 44 (legno) e per i capitoli 47 e 48 (pasta e carta) vengono sistematicamente integrate le esclusioni applicabili. Sono inoltre chiariti alcuni casi specifici di esclusione, come gli imballaggi destinati al trasporto, i campioni di prodotto e i materiali utilizzati per test di laboratorio. I mobili in legno rimangono inclusi nell’ambito di applicazione del regolamento.

Il ruolo dell’importatore da fuori Europa:

Resta centrale il ruolo dell’importatore da Paesi extra-UE, che continua a essere considerato il primo operatore a monte della filiera. Su questo soggetto ricade la responsabilità legale della conformità del prodotto e l’obbligo di effettuare l’intero processo di due diligence, comprensivo della raccolta delle informazioni, della valutazione del rischio e delle eventuali misure di mitigazione. Prima dell’immissione sul mercato europeo, l’importatore deve presentare una Dichiarazione di Due Diligence nel sistema informativo e trasmetterne il numero di riferimento al proprio cliente diretto. Solo nel caso di approvvigionamento da Paesi classificati a basso rischio è prevista una procedura semplificata.

Modulo di dichiarazione semplificata per micro e piccoli operatori primari

Strumento pensato per alleggerire gli obblighi burocratici di alcune categorie di produttori, si rivolge nello specifico ai micro e piccoli operatori primari (MSPO) che operano in paesi classificati a basso rischio e che commercializzano direttamente le merci da loro prodotte (come ad esempio i proprietari forestali che vendono il proprio legname sul mercato dell’Unione Europea).

Per semplificare la procedura, questo regime prevede:

  • Una dichiarazione unica invece di passaggi multipli.
  • L’uso dell’indirizzo postale standard al posto delle coordinate geografiche di geolocalizzazione esatta.

Questa agevolazione avvantaggia quasi esclusivamente i piccoli produttori europei. Al contrario, non si applica agli importatori dell’UE e, di fatto, esclude la maggior parte dei piccoli produttori dei paesi extra-UE. Questi ultimi dovranno quindi continuare a fornire ai clienti europei sia la geolocalizzazione precisa sia tutte le prove di legalità richieste dalle normative.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alle  FAQ e Linee guida aggiornate e alla Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio